STATUTO DELLA S.I.T.A.
SOCIETÀ INTERNAZIONALE TOMMASO D’AQUINO
ART. 1 - NATURA
La “SOCIETÀ INTERNAZIONALE TOMMASO D’AQUINO” d’ora in poi S.I.T.A. - è una associazione culturale autonoma, di carattere internazionale, a norma del vigente diritto italiano, che intende promuovere un approfondito dialogo tra il pensiero di S. Tommaso d’Aquino e la cultura del nostro tempo, ed ha durata illimitata.
ART. 2 - FINALITÀ
La S.I.T.A. si propone le seguenti finalità:
a) lo studio profondo e aggiornato dell’opera dell’Aquinate;
b) la diffusione della dottrina dell’Aquinate;
c) l’esame dei fondamentali problemi contemporanei, specialmente quelli riguardanti il pensiero cristiano, alla luce dell’insegnamento dell’Aquinate.
ART. 3 - ATTIVITÀ
Per il raggiungimento dei suoi scopi la S.I.T.A. si prefigge le seguenti iniziative:
a) promuovere incontri e riunioni per trattare problemi di teologia, filosofia e scienze dell’uomo e della natura, anche a livello interdisciplinare;
b) organizzare seminari, corsi, congressi e sostenere la pubblicazione di scritti in armonia con le finalità della Società;
c) collaborare con altri centri o associazioni che favoriscono la ricerca del pensiero tomista e il dialogo con la cultura contemporanea;
d) contribuire alla diffusione del pensiero di San Tommaso nei luoghi di istruzione e formazione.
ART. 4 - SEZIONI S.I.T.A.
La S.I.T.A. ha la sua sede centrale a Roma, dove è nata per opera dell’Ordine Domenicano e della Pontificia Università San Tommaso.
La sezione della S.I.T.A. di Roma, che è fonte e custode del patrimonio culturale e spirituale dell’Associazione, è denominata SITAROMA e assume come proprio Regolamento il presente Statuto.
Alla S.I.T.A. aderiscono come Sezioni affiliate quelle aggregazioni di persone, sparse nel mondo, che condividono la natura e le finalità della S.I.T.A. Le Sezioni affiliate sono denominate SEZIONI S.I.T.A. (con il nome scelto) e sono regolate da un proprio Statuto, o Regolamento, nel rispetto pieno delle finalità espresse nel presente Statuto.
ART. 5 - SOCI
a) La S.I.T.A. è aperta a tutti coloro che aderiscono alla sua natura e finalità. Ai soci si richiede di essere in possesso almeno di un titolo di studio che consenta l’accesso all’Università. Per avere la qualità di socio è necessaria l’approvazione del Presidente di SITAROMA o del Presidente delle SEZIONI S.I.T.A. (locali). Le persone che contribuiscono ai fini della Società con la loro azione o il loro supporto economico possono essere annoverate tra i soci.
b) Lo stato di socio si rinnova automaticamente partecipando all’Assemblea in cui viene presentata la relazione annuale, o mediante un contatto esplicito (per es. un’email).
c) Lo stato di socio si perde invece con una rinuncia scritta o per esclusione deliberata dal Presidente con il suo Consiglio. Lo stato di socio si perde anche quando, in seguito a una totale assenza di contatti per due anni, il Presidente lo comunica formalmente ai soci.
ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Gli organismi della S.I.T.A. sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente.
a. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci della sezione SITAROMA. I soci sono convocati in assemblea dal Presidente, che la presiede, mediante comunicazione scritta. Tutti i soci hanno voce e voto. L’assemblea si raduna almeno una volta all’anno per l’approvazione della relazione annuale, del bilancio consuntivo e preventivo e, a tempo debito, per l’elezione del Consiglio Direttivo della S.I.T.A..
b. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e ognuno dei componenti può essere rieletto. Il Consiglio è composto da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 12 (dodici) Consiglieri; la decisione compete all’Assemblea. I Consiglieri eleggono al loro interno il Presidente ed il Vicepresidente; il Presidente sceglie il Segretario e l’Amministratore della S.I.T.A.. Il Consiglio decide sulla sostituzione per cooptazione di qualcuno dei suoi componenti nel caso venisse meno. I Consiglieri devono essere laureati e aver dimostrato, nell’insegnamento e/o negli scritti, di conoscere e apprezzare il pensiero di San Tommaso. L’elezione del Consiglio può essere orientata da una lista di candidati proposta da uno o più soci, in modo che siano rappresentate gran parte delle Università e Atenei Pontifici, o di altre Istituzioni culturali qualificate.
c. Compete al Consiglio Direttivo definire l’orientamento generale della S.I.T.A.. Perciò è suo ufficio dirigere, promuovere, approvare le attività, scegliere anche i mezzi adatti per il raggiungimento delle finalità statutarie. Il Consiglio stabilisce sempre a chi affidare l’incarico di attuare le delibere approvate. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che spettano all’Assemblea.
d. Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce almeno due volte all’anno (per la predisposizione della relazione annuale e in occasione dell’assemblea annuale). Le delibere sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I Consiglieri assenti possono esprimere il loro parere sulle questioni dell’ordine del giorno per scritto.
e. Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente di S.I.T.A. ha il compito di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede e coordina le altre attività della S.I.T.A., come le giornate di studio e i Congressi. Rappresenta la S.I.T.A. presso tutte le altre Istituzioni e incoraggia, sostiene, accompagna l’attuazione delle delibere del Consiglio.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, egli cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti anche di carattere economico, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella sua funzione e lo supplisce e rappresenta quando egli non può intervenire.
f. Il Segretario
Il Segretario provvede a quanto occorre per l’esecuzione pratica dei lavori del Consiglio Direttivo, coopera all’organizzazione della Società, mantiene i contatti con i soci, cura la corrispondenza, conserva un archivio aggiornato riguardante i membri e i documenti della Società.
g. l’Amministratore
L’Amministratore si occupa dell’aspetto economico dell’Associazione. Ha cura dei documenti relativi alle entrate e alle uscite. Predispone la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Gli organi della sezione SITAROMA coincidono con quelli della S.I.T.A..
ART. 7 - LE SEZIONI S.I.T.A.
a. Le sezioni locali della S.I.T.A. condividono la natura e le finalità della S.I.T.A. (cf. Art. 2) e promuovono lezioni, incontri, eventi o iniziative varie con cadenza periodica e con una adeguata sistematicità. Se possibile organizzino congressi di teologia, filosofia, scienze dell’uomo e altre iniziative, anche online, e promuovano pubblicazioni (cf. Art.3).
b. Si costituiscono come associazione organizzata di almeno tre membri con uno statuto essenziale in cui sia esplicita l’appartenenza alla S.I.T.A., la figura dei soci, i compiti del Consiglio e del Presidente (che deve avere una laurea, o titolo equivalente, ed essere approvato dal Presidente della S.I.T.A.) e includa la presenza di un Segretario e di un Amministratore.
c. Per la costituzione di una SEZIONE SITA è necessario che i promotori ricevano la previa autorizzazione scritta dal Presidente della S.I.T.A., compilino e sottoscrivano il verbale della costituzione (secondo il modello allegato "A") e lo inviino al Presidente della S.I.T.A..
d. Una volta all’anno il Presidente o Segretario invii al Presidente della S.I.T.A. un resoconto dell’attività svolta.
ART. 8 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio della S.I.T.A. e delle SEZIONI S.I.T.A. è costituito dalle donazioni delle persone associate e dei benefattori. Il Consiglio può nominare un incaricato per la ricerca di fondi per l’attuazione delle finalità statutarie, in particolare sollecitando la contribuzione di Enti privati e pubblici.
ART. 9 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
ART. 10 – IL BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
ART. 11 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Si applicano in relazione le norme previste dalla normativa tempo per tempo in vigore.
ART. 12 - DEFINIZIONE DEI PROBLEMI
I Consigli della S.I.T.A. e delle SEZIONI S.I.T.A. sono all’origine degli Statuti che le reggono. È compito dei Consigli la definizione, l’interpretazione e la modifica delle norme secondo le necessità. Ogni controversia interna o esterna alla S.I.T.A. e alle SEZIONI S.I.T.A. sia risolta in riferimento alle leggi della Chiesa Cattolica e alle leggi civili del paese di appartenenza.
ART. 13 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.
Roma 22 (ventidue) settembre 2020 (duemilaventi)
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